COVID-19: l’intimazione di sfratto è contraria al principio di solidarietà ex art. 2 Cost.
Con una recente ordinanza del 30 settembre 2020 (depositata il 2 ottobre 2020, R.G. n. 4324/2020), il Tribunale di Venezia ha aderito alla tesi secondo la quale, in piena pandemia, l’intimazione di sfratto per morosità (in tal caso si trattava di contratto rent to buy) è contraria al principio di solidarietà ex art. 2 della Costituzione.
Nella fattispecie oggetto di causa, il locatore ha agito in giudizio contro la conduttrice, intimando lo sfratto per morosità lamentando il mancato versamento dei canoni (da dicembre 2019 a maggio 2020). La conduttrice, costituendosi, si è opposta allo sfratto, eccependo che la morosità è dipesa da eventi eccezionali e imprevedibili e a lei non imputabili (alta marea a novembre 2019 e epidemia Covid-19 da gennaio 2020).
Il Tribunale di Venezia non ha convalidato lo sfratto intimato, rigettando altresì l’istanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.; ha infatti ritenuto che, per i mesi da marzo a maggio 2020: “la società intimata non ha potuto utilizzare – o quantomeno ha potuto in maniera ridotta – i locali oggetto di locazione ai fini della loro destinazione turistico – ricettiva a causa delle restrizioni imposte dalla normativa sanitaria in materia di Covid-19”.
Tale mancato godimento è stato determinato, secondo il Tribunale, da una impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione, con conseguente diritto della parte la cui prestazione non è divenuta impossibile (la conduttrice) di domandare la riduzione della propria prestazione (id est: del canone) e/o il recesso dal contratto.
Atteso che, nel caso di specie, non era di certo intenzione della conduttrice recedere dal contratto di rent to buy, il Tribunale ha riconosciuto che “occorre stabilire la riduzione del canone per il periodo di interesse e quindi per il periodo suddetto di lockdown (nonché́ in quello precedente di acqua alta) pare opportuno trovare un accordo sulla quota di riduzione, e ciò anche a fronte del pagamento integrale dei canoni scaduti ai fini della valorizzazione della gravità dell’inadempimento lamentato dall’intimante”.
Il Tribunale, infine, non ha mancato di stigmatizzare la condotta del locatore che, notificando l’atto di intimazione di sfratto “in piena emergenza COVID”, non ha tenuto un comportamento ispirato ai canoni solidaristici ex art. 2 Cost..