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S.r.l.: l’amministratore ha il diritto al compenso

Con una recente sentenza (n. 3755 del 29 giugno 2020) il Tribunale di Milano (Sezione Imprese) ha affrontato la questione del diritto dell’amministratore al pagamento del compenso, ribadendo il principio, noto in giurisprudenza, della onerosità del mandato svolto dal medesimo in favore della società, e chiarendo che – una volta deliberati i compensi in favore degli amministratori – gli stessi non possono essere modificati, in peius, senza il consenso dei medesimi.

 

Nel caso di specie, il ricorrente (amministratore di una s.r.l.) ha agito in giudizio contro la società, a seguito della cessazione del rapporto, lamentando di non aver ottenuto il pagamento di alcune mensilità del compenso pattuito.

 

Il primo quesito che si è posto il Tribunale è se l’amministratore di una s.r.l. abbia diritto al compenso. Il Tribunale, nel caso di specie, ha affermato che: “occorre premettere che l’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli (artt. 2260 e 1709 c.c.).” Nonostante non esista una disposizione espressa all’interno del codice civile nell’ambito della s.r.l. che riconosca all’amministratore il compenso (differentemente a quanto è stabilito in ambito di s.p.a dall’art. 2389 c.c.), questo diritto viene comunque affermato pacificamente in giurisprudenza, applicando in via analogica proprio l’art. 2389 c.c..

 

Il secondo argomento utilizzato dal Tribunale, riguarda la eventuale necessità di una delibera assembleare che attribuisca il compenso all’amministratore. Anche sotto questo profilo la disciplina prevista dal codice civile per le s.r.l. è lacunosa, e la giurisprudenza fa riferimento a quanto previsto in tema di s.p.a. dall’art. 2364 c.c..

 

Nel caso in esame, il Tribunale ha quindi osservato che: “con la deliberazione del 7 gennaio 2016, così come univocamente interpretata nelle successive assemblee del 13 giugno 2016 e del 4 agosto 2016, la Società ha riconosciuto agli amministratori il diritto al pagamento del corrispettivo per i mesi da gennaio ad aprile 2016 …. Deve quindi ritenersi pacificamente documentato in atti il diritto di (…) ad ottenere dalla Società i compensi di amministratore per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2016 oggetto del presente giudizio.”

 

Il Tribunale ha altresì aggiunto che: “in base ai principi generali…, una volta che l’assemblea ha riconosciuto all’amministratore il diritto all’emolumento – nel caso di specie determinandone anche l’entità – tale diritto, in quanto tale ed in particolare in quanto individuale, non è più retrattabile da parte della società stessa e può venir meno o modificato soltanto con il consenso dell’amministratore.”

 

Facendo applicazione di tale principio, il Tribunale ha quindi statuito la non opponibilità all’amministratore della delibera assembleare assunta dalla società nell’agosto del 2016 e finalizzata ad incidere (negativamente) sul trattamento economico dell’amministratore, già stabilito con delibera del gennaio 2016, in quanto “anche tale delibera è incapace di incidere sul diritto individuale, già acquisito dal (…) in base alla delibera del gennaio 2016, di percepire l’emolumento fino all’aprile 2016”.

 

Sentenza Tribunale Milano n. 3755/2020