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Perdite “da Covid” e quinquennio di “grazia”

La legge di bilancio ha corretto la prima disposizione entrata in vigore ad aprile 2020 sulle modalità di gestione delle passività maturate in conseguenza della pandemia.

L’art. 1, comma 266, della legge del 30 dicembre 2020 n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2021, ha innovato la normativa (conseguente alla situazione emergenziale provocata dall’epidemia da Covid-19) in tema di rinvio dei «provvedimenti» da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società di capitali, contenuta nell’articolo 6 del DL 8 aprile 2020, n. 23.

 

  1. Il Decreto liquidità.

 

1.1 L’art. 6, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 (c.d. Decreto Liquidità) ha introdotto determinate novità nell’ambito della disciplina prevista dal codice civile in campo societario, prevedendo determinate deroghe rispetto alla normativa “ordinaria”.

 

In particolare, in tema di “perdite”, tale disposizione ha stabilito alcune deroghe, applicabili sia alle società per azioni che alle società a responsabilità limitata, prevedendo – in sintesi – che la possibilità per le imprese di non adottare gli “opportuni provvedimenti” previsti per le ipotesi di maturazione di perdite rilevanti, laddove queste ultime risultassero maturate al 31 dicembre 2020, rinviandone l’“assorbimento” nei 5 esercizi successivi.

 

La norma ha ricevuto, sin dai primi commenti, due interpretazioni: i) una estensiva, secondo la quale il tenore testuale della norma, in esame, può essere letto nel senso di comprendere qualsiasi perdita maturata ante 31 dicembre 2020 e, quindi, non solo le perdite del periodo epidemico, ma anche – ad esempio – quelle del 2019; ii)una restrittiva, secondo la quale la norma riguarderebbe solo le perdite provocate a seguito della diffusione della pandemia Covid-19.

 

  1. La novella introdotta con la legge n. 178 del 30 dicembre 2020

 

2.1 Con l’intervento sancito dal legislatore nella Legge di Bilancio, l’art. 6, comma 1, d.l. 23/2020 è stato così modificato:

«1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale  di  cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies  del  codice civile.

  1. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli  articoli  2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale  in proporzione delle perdite accertate.
  2. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere  alle  deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
  3. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere  distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio».

 

La ratio sottostante alla novella introdotta dal legislatore può essere così riassunta:

  1. non costringere le imprese a interventi di ricapitalizzazione in un periodo ove mancano risorse a causa dell’epidemia;
  2. evitare che gli amministratori di società passino a una gestione meramente conservativa dell’impresa, abbandonando la gestione imprenditoriale.

 

2.2 Passando ora all’analisi dell’art. 6 sopra citato, innanzitutto è necessario comprendere cosa si intenda per “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”.

 

Il termine “emerse” si riferisce sia alle perdite maturate nel 2020 e accertate nel 2020, che le perdite maturate nel 2020 e accertate nel 2021; sorgono poi dubbi in ordine alla plausibilità, in punto di diritto, della opinione estensiva (circa l’interpretazione del previgente testo dell’articolo in questione), secondo la quale bisognerebbe interpretare le “perdite emerse nel 2020” come concetto comprensivo sia delle perdite maturate nel 2020, che delle perdite maturate prima del 2020 e accertate nel 2020. I dubbi sorti riguardano il fatto che applicare l’interpretazione estensione significherebbe: i) trattare con maggior favore le perdite ante epidemia rispetto alle perdite causate dall’epidemia; ii) trattare con minor favore la società che, il 1° febbraio 2020, abbia diligentemente convocato “senza indugio” un’assemblea di ripianamento perdite ai sensi dell’articolo 2447 c.c. (o 2483-ter c.c.) rispetto alla società che l’abbia convocata, con “maggiore indugio”, il 30 aprile 2020; iii) trattare con identico favore le perdite (ante epidemia) maturate nel 2019 e le perdite maturate nel 2020 a causa dell’epidemia; iv) attribuire alle perdite maturate nel 2018 un trattamento di favore identico a quello delle perdite maturate nel 2020, quando invece, le perdite del 2018 non sono né maturate né state accertate “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”.

Il termine “emerse” fa quindi riferimento alle perdite rilevate in un bilancio approvato nel 2020.

Sul concetto di “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” è intervenuto anche il Consiglio Notarile di Milano che, con la pubblicazione il 23 febbraio 2021 della massima n. 196, ha stabilito che con tale concetto “si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte.”

 

 

2.3 Secondo aspetto da prendere in considerazione riguarda le norme del codice civile disapplicate dall’art. 6 comma 1 del DL 23/2020.

 

La nuova norma dell’articolo 6 in questione dispone che (con riferimento alle perdite di cui sopra) non si applicano alcune norme del codice civile; in particolare:

  1. l’art. 2446, comma 2 (in tema di società per azioni), secondo il quale se la perdita, che diminuisce il capitale sociale oltre il terzo, non sia ridotta a meno di un terzo entro l’esercizio successivo a quello nel quale la perdita è maturata, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio successivo deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
  2. l’art. 2482-bis, comma 4, che reca una norma identica a quella dell’art. 2446, comma 2, per le società a responsabilità limitata;
  3. l’art. 2447 (in tema di società per azioni), secondo il quale se a causa della perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo diminuisce sotto al minimo legale, deve essere «senza indugio» convocata l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a un importo non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società (viene meno solo l’obbligo di provvedere a una immediata ricapitalizzazione o alla trasformazione della società in società di persone o allo scioglimento della società);
  4. l’art. 2482-ter che reca una norma identica a quella dell’art. 2447 per le società a responsabilità limitata;
  5. l’art. 2484, comma 1, n. 4), secondo il quale le società di capitali si sciolgono nel caso in cui il capitale sociale si riduca al di sotto dell’importo minimo legale, salvo che non siano adottati provvedimenti di ricapitalizzazione o di trasformazione della società;
  6. l’art. 2545-duodecies, secondo il quale le società cooperative si sciolgono in caso di «perdita del capitale sociale».

 

Il Consiglio Notarile di Milano su questo aspetto ha affermato: “in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.. Resta fermo l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell’art. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c.”

 

 

2.4 Terzo aspetto sul quale è necessario fare attenzione riguarda il “quinquennio di grazia”. La nuova norma prevista dal suddetto articolo 6 dispone che il termine entro il quale la perdita che diminuisce il capitale sociale per oltre un terzo (la quale non intacchi la soglia minima del capitale sociale), deve risultare ridotta a meno di un terzo, “è posticipato al quinto anno successivo” rispetto a quello nel quale la perdita è emersa (e non invece come disciplinato dal codice civile, il quale fa riferimento all’esercizio successivo); vengono ricomprese anche le perdite maturate nel 2019 e accertate nel 2020.

(questa un riassunto: 2020 = anno di grazia ordinario; 2021-2025 = anni di grazia straordinari; 2026 = obbligo di ripianamento se perdite non rientrate entro il terzo).

 

2.5 Quarto aspetto da valutare riguarda la disciplina prevista nel caso di perdite che riducano il capitale sotto il minimo legale.

 

Il nuovo art. 6 ha disposto che nel caso in cui le perdite riducano il capitale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve essere convocata senza indugio, e quest’ultima può deliberare – in alternativa alla possibilità di ricapitalizzazione e di trasformazione della società – di rinviare le decisioni relative a dette perdite all’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo.

 

  1. Conclusioni.

 

Alla luce del nuovo testo normativo, l’attuale “regolazione” delle perdite maturate dalle società negli esercizi 2018, 2019 e 2020 può essere così riassunto: alle perdite relative al 2019 è applicata la disciplina contenuta nell’art. 6 in questione; per quanto invece riguarda le perdite relative al 2018, portate a nuovo nel 2019 e da ricapitalizzare nel 2020, l’art. 6 consente di parificarle alle perdite maturate nel 2020 e quindi da ricapitalizzare nell’assemblea relativa all’esercizio 2025.

 

Si tratta, ovviamente, di disciplina soggetta a continue innovazioni e mutamente, anche alla luce del concreto sviluppo dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, che richiede pertanto costante ed attento lavoro di aggiornamento.

 

Per completezza, in allegato il testo della norma.

Art. 6, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23