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Marzo 2021

La legge di bilancio ha corretto la prima disposizione entrata in vigore ad aprile 2020 sulle modalità di gestione delle passività maturate in conseguenza della pandemia. L’art. 1, comma 266, della legge del 30 dicembre 2020 n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2021, ha innovato la normativa (conseguente alla situazione emergenziale provocata dall’epidemia da Covid-19) in tema di rinvio dei «provvedimenti» da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società di capitali, contenuta nell’articolo 6 del DL 8 aprile 2020, n. 23.   Il Decreto liquidità.   1.1 L’art. 6, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 (c.d.