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Agosto 2020

Con sentenza dello scorso 27 marzo (n. 2211/2020), la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di compravendita di quote sociali ed, in particolare, sulla garanzia convenzionale prestata da un terzo in favore degli acquirenti. Sul punto, la Suprema Corte ha espressamente ritenuto la domanda proposta dagli attori priva di fondamento, non rilevando la prova dell’esistenza dei presupposti di operatività della garanzia convenzionale da questi invocata. Tale garanzia convenzionale – avente ad oggetto l’assenza di passività ulteriori rispetto a quelle dedotte nel contratto di cessione – può essere, invero, validamente invocata solo se gli acquirenti dimostrano l’effettivo danno subìto. Così si