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September 2021

Con una recente Ordinanza, la Corte di Cassazione (n. 29325 del 22 dicembre 2020), ha stabilito il principio di diritto secondo cui l’organo amministrativo non può arbitrariamente appostare in bilancio le dazioni di denaro eseguite dai soci in favore della società, né tantomeno mutare la relativa voce successivamente all’iscrizione originaria, dovendo quest’ultima necessariamente rispecchiare l’effettiva natura nonché la causa concreta delle dazioni stesse. Nella summenzionata pronuncia, gli ermellini, dopo aver censito le varie fattispecie di apporti di capitale effettuati dai soci senza intervenire sul capitale, hanno tracciato le regole da seguire nella qualificazione, anche bilancistica, dei medesimi, stabilendo come sia necessario

Con una recente ordinanza (n. 13220 del 26 gennaio 2021, depositata il successivo 17 maggio) la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della prova e quantificazione del danno ascrivibile alla mala gestio degli amministratori.   La Corte ha cassato con rinvio una pronuncia d’appello, con la quale – ai fini della quantificazione del danno – era stata fatta applicazione di criteri equitativi. Gli ermellini, dopo aver richiamato i principi sanciti con sentenza a S.U. n. 9100/2015 [la quale aveva chiarito che “nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma della L.Fall., art. 146, comma 2, la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture