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Natura ed effetti giuridici dell’accollo

Con una recente Sentenza, la Corte di Cassazione (n. 17596 del 21 agosto 2020) ha fatto chiarezza sulla natura e gli effetti giuridici dell’accollo, sia interno che esterno. Nello specifico, i giudici di legittimità, dopo aver definito le caratteristiche dell’accollo ex art. 1273 c.c., hanno ribadito che il creditore non assume mai la qualità di parte del contratto, il quale si conclude solo tra debitore originario (accollato) e nuovo debitore (accollante). Di conseguenza, è solo con l’adesione all’accordo che il creditore rende irrevocabile la stipulazione a suo favore e acquista il diritto di rivolgersi, per l’adempimento, direttamente all’accollante, determinando il mutamento della natura dell’accollo da esterno a interno.

 

Nel caso di specie, la parte attrice (debitore originario/accollato) in primo grado aveva chiesto al giudice di condannare la parte convenuta (creditrice/accollatario) a formalizzare la propria adesione alla convenzione di accollo stipulata con un terzo (accollante), al fine di vedere degradata a sussidiaria o addirittura estinta la propria obbligazione. Tuttavia, sia in primo grado, che in secondo grado la domanda è stata rigettata.

 

Allo stesso modo i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso principale e ritenuto assorbito quello incidentale della resistente, rilevando come “La ricostruzione della natura dell’accollo fatta dalla ricorrente secondo cui, ai fini dell’efficacia esterna dell’accordo negoziale, non è necessaria l’adesione del creditore non può essere condivisa” poiché “anche quando l’accollo assuma rilevanza esterna o si configuri come liberatorio, è da escludere che il creditore sia parte dell’accollo”; di conseguenza, la mancata adesione del creditore alla convenzione di accollo stipulata tra l’accollato e l’accollante fa sì che “L’accollo in esame, dunque, ha efficacia interna e determina come effetto unicamente che la ricorrente possa pretendere da parte dell’accollante […] il pagamento del suo debito” nei confronti del creditore.

 

Con questa pronuncia, la giurisprudenza di legittimità ha confermato il proprio orientamento, ormai consolidatosi negli anni, secondo il quale l’accollo non è una semplice applicazione particolare del contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c., in base al quale il terzo acquista immediatamente (al momento della stipulazione del contratto) il diritto nei confronti del promittente, bensì costituisce un contratto a favore di terzo sui generis nel quale l’acquisto del diritto di credito nei confronti del nuovo debitore è differito ad un secondo momento e subordinato all’adesione del creditore stesso alla convenzione di accollo. Ciò è dovuto all’esigenza di tutelare il creditore che, nell’ambito di un rapporto giuridico preesistente, assiste ad una modifica soggettiva dal lato del debitore con un potenziale pregiudizio nei propri confronti, soprattutto nell’ipotesi di accollo liberatorio dove il debitore originario viene liberato del proprio credito; diverso è il caso del contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c., dove è per effetto del contratto stesso che il terzo acquista un diritto di credito nei confronti del promittente, venendo meno l’esigenza di tutelare una situazione giuridica soggettiva preesistente alla stipulazione del contratto.

 

In dottrina, peraltro, si discute se sia solo l’adesione del creditore a determinare il carattere (interno o esterno) dell’accollo; sembrerebbe infatti, ad alcuni, che tale carattere dipenda più dalla volontà delle due parti contrattuali (accollato e accollante), che dalla condotta assunta dal creditore al riguardo.

 

Cassazione Civile sentenza n. 17596 del 2020