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Erronea indicazione di ISC e TAEG nel contratto di mutuo

Con la recente sentenza n. 3226 del 22 settembre 2020 il Tribunale di Torino ha affrontato il tema, invero piuttosto dibattuto, degli effetti che la erronea indicazione dell’indicatore sintetico di costo (ISC) determina sul contratto di mutuo, tema al centro di numerosi contenziosi in materia bancaria.

Il giudice torinese, dopo aver ricordato che l’ISC (introdotto con delibera del CICR del 4 marzo 2003) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali, che svolge una funzione informativa (consentendo al cliente di conoscere il costo totale del finanziamento), chiarisce che esso non costituisce un tasso di interesse, un prezzo e/o una condizione economica applicabile al contratto. Per tale ragione, un’eventuale difformità tra l’ISC indicato in contratto e ISC concretamente applicato non può influire sulla validità del contratto o della relativa clausola.

Viceversa la non corretta indicazione dell’ISC/TAEG determina la nullità della relativa clausola contrattuale ove ricorra ipotesi di credito al consumo.

L’art. 125 bis, comma 6 TUB sancisce infatti espressamente la nullità della clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore, che contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e) non sono stati inclusi (o inclusi in modo non corretto) nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta in ottemperanza alla previsione dell’art. 124 (anche in questo caso, tuttavia, la nullità della clausola non determina ex sé la nullità dell’intero contratto).

Ciò posto (questo il ragionamento, induttivo, seguito dal Tribunale di Torino) qualora il legislatore avesse voluto comminare la nullità la difformità tra ISC dichiarato ed ISC applicato in contratto anche in operazioni diverse dal credito al consumo, avrebbe inserito una specifica previsione legislativa in tal senso, analogamente con quanto fatto nel caso dell’art. 125 bis, comma 6 TUB.

In mancanza di tale previsione normativa, un’errata indicazione dell’ISC nel contratto di mutuo non incide sulla validità dello stesso (o delle sue clausole) ma può, al più, determinare responsabilità contrattuale dell’istituto di credito, con conseguente diritto al risarcimento del danno, a condizione, tuttavia, che colui il quale invochi tale responsabilità ne deduca e dimostri tutti i presupposti.

 

Sentenza Tribunale di Torino