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Opposizione a decreto ingiuntivo: a chi l’onere di instaurare il procedimento di mediazione?

Con sentenza n. 19596 del 7 luglio 2020 (depositata in cancelleria il successivo 18 settembre), le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate sul tema dell’individuazione della parte (tra opponente o opposto) tenuta a promuovere la procedura di mediazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione si era fin ora pronunciata in modo difforme:

i) da un lato, alcune pronunce (e, su tutte, la sentenza n. 24629/2015, espressamente citata nella pronuncia in commento) ritengono che, essendo l’opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione, è su di lui che dovrebbe gravare l’onere di avviare la procedura di mediazione;

ii) dall’altro, la tesi opposta si basa sul fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto opposto ad essere l’attore in senso sostanziale, tornando ad essendo tale giudizio di opposizione un normale giudizio di cognizione.

Prima di entrare nel merito della vicenda, la pronuncia offre una breve sintesi dei motivi di ricorso e di quanto rappresentato nell’ordinanza interlocutoria. In particolare, quanto all’ordinanza interlocutoria, è utile ricordare come la stessa abbia sottolineato che nei procedimenti per ingiunzione la disciplina della mediazione obbligatoria non si applica fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La pronuncia in commento evidenzia, a tal riguardo, come dalla lettura della relazione illustrativa presente tra i lavori preparatori del D.lgs. n. 28/2010 risulti evidente quanto il legislatore sia consapevole della difficoltà di “inserire un istituto con finalità tipicamente deflattive, come la mediazione, nel contesto di un procedimento, quello monitorio, caratterizzato dal contraddittorio differito”. La finalità del creditore di conseguire rapidamente un titolo esecutivo sembra dunque essere in contrasto con l’introduzione dell’istituto della mediazione obbligatoria.

Tanto premesso, le Sezioni Unite, entrando “nel merito” della questione, affermano come “l’orientamento inaugurato dalla più volte citata sentenza n. 24629 del 2015 non possa essere confermato e che il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto”.

A tali conclusioni la Suprema Corte giunge per una serie di ragioni:

a) in primo luogo, analizzando il dato normativo, quest’ultima deduce che: i) da un lato, facendo riferimento alla lettera dell’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010 sarebbe “curioso, quindi, ipotizzare che l’opponente, cioè il debitore – ossia chi si è limitato a reagire all’iniziativa del creditore – sia costretto ad indicare l’oggetto e le ragioni di una pretesa che non è la sua”; ii) dall’altro, ponendo mente all’art. 5, comma 1bis, del medesimo decreto, non vi è alcun dubbio che la parte che intende esercitare l’azione cui la norma si riferisce non può che essere il creditore opposto; iii) da ultimo, all’esito dell’analisi dell’art. 5, comma 6, del decreto deriva che “non appare logico che un effetto favorevole all’attore come l’interruzione della prescrizione si determini grazie ad un’iniziativa assunta dal debitore (…)”;

b) quanto alle ragioni di tipo logico e sistematico, la pronuncia rileva che: i)appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano [nel giudizio di opposizione] ciascuna la propria posizione, per cui sarà  il creditore a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione”; ii) valutando le diverse conseguenze derivanti dall’inerzia della parti a seconda che si propenda per l’una o l’altra soluzione, si rileva che “poiché l’opponente si è attivato promuovendo il giudizio di opposizione (…) ricollegare alla sua inerzia nel promuovere il procedimento di mediazione un effetto identico appare un’evidente forzatura, stante la non confrontabilità delle due situazioni”.

c) quanto, da ultimo, ai rilievi costituzionali, la pronuncia ricorda quanto statuito dalla Corte Costituzionale, ossia che le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime solo al ricorrere di certi limiti; di conseguenza si ritiene non conforme al dettato costituzionale porre l’onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell’opponente, giacché questo comporterebbe “(…) l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale”.

Le Sezioni Unite ritengono altresì priva di fondamento la tesi “intermedia” (criticata e respinta anche nell’ordinanza interlocutoria) la quale porrebbe l’onere di attivare la procedura di mediazione a carico ora dell’opponente ora dell’opposto a seconda che sia stata o meno concessa la provvisoria esecuzione. Tale ricostruzione, invero, appare “in contrasto con l’esigenza di dare al sistema una lettura il più possibile chiara ed univoca, che sia in grado di dissipare i dubbi degli interpreti e degli operatori del diritto”.

Sent. 19596-2020