Rilevabilità d’ufficio della transazione della lite
Con una recente pronuncia (n. 8034 del 22 aprile 2020), la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della rilevabilità d’ufficio della avvenuta transazione della lite.
In particolare, la Corte, ha espressamente affermato che “l’intervenuta transazione della lite determina l’obiettivo venir meno dell’interesse della parti alla pronuncia giurisdizionale”. Tale carenza d’interesse è altresì rilevabile dal Giudice adito, anche d’ufficio.
Venendo più nello specifico al caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la pronuncia della Corte d’Appello di Genova fosse viziata da un “insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo (…)”. E ciò in quanto – pur dando conto del fatto che le parti fossero addivenute ad una soluzione conciliativa – ha comunque ritenuto di dover procedere all’esame nel merito dell’appello proposto, non avendo parte appellata rinunciato alle proprie conclusioni.
Conclude pertanto l’ordinanza in commento che “una volta accertata la sopraggiunta carenza di interesse ad agire, la corte territoriale avrebbe potuto – al più – pronunciarsi sulle spese (se non regolate dall’accordo transattivo), ma di certo le era precluso decidere la causa nel merito, respingendo il gravame”. A tal fine, nessuna rilevanza assume la condotta o l’atteggiamento delle parti (come, nel caso di specie, le conclusioni nel merito rassegnate da parte appellata).